Iniziativa dei cittadini europei |
Questa breve relazione ha lo scopo di informare sulle
iniziative popolari europee e sulla eventuale possibilità di promuoverne una in
tema di politiche sulle droghe.
Il trattato di Lisbona, entrato ufficialmente in vigore il 1º dicembre 2009, introduce
una nuova forma di partecipazione popolare alle decisioni politiche dell'Unione
europea, l'iniziativa dei cittadini. Come richiesto dal trattato, su proposta
della Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato
un regolamento che definisce le norme e le procedure che disciplinano questo
nuovo strumento.
Il regolamento consente a 1 milione di cittadini di almeno
un quarto degli Stati membri dell'UE di invitare la Commissione europea a
proporre atti giuridici in settori di sua competenza. Gli organizzatori di
un'iniziativa, dopo aver costituito un comitato composto di almeno 7 cittadini
dell'UE residenti in almeno 7 diversi Stati membri, hanno 1 anno per
raccogliere le dichiarazioni di sostegno necessarie. Il numero delle
dichiarazioni di sostegno deve essere certificato dalle autorità competenti
degli Stati membri. La Commissione ha quindi a disposizione 3 mesi per
esaminare l'iniziativa e decidere cosa fare.
L'iniziativa dei cittadini costituisce un invito rivolto
alla Commissione europea perché proponga un atto legislativo su questioni per
le quali l'UE ha la competenza di legiferare. Un'iniziativa deve essere
sostenuta da almeno un milione di cittadini europei, di almeno 7 dei 28 Stati
membri dell'UE. Per ciascuno dei 7 paesi è inoltre richiesto un numero minimo
di firme.
Le norme e le procedure che disciplinano questo nuovo
strumento figurano in un regolamento dell'UE adottato dal Parlamento europeo e
dal Consiglio dell'Unione europea nel febbraio 2011.
Un'iniziativa dei cittadini può essere promossa in qualsiasi
settore nel quale la Commissione può proporre un atto legislativo, come
ambiente, agricoltura, trasporti o salute pubblica.
I membri del comitato devono aver raggiunto l’età alla quale
i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni al Parlamento
europeo (18 anni in ogni paese, salvo l'Austria, dove ne bastano 16).
Le iniziative dei cittadini non possono essere gestite da
organizzazioni, le quali possono, tuttavia, promuoverle o sostenerle, purché lo
facciano in piena trasparenza.
Per sostenere un'iniziativa, i cittadini devono compilare un
apposito modulo di dichiarazione di sostegno messo a disposizione dagli
organizzatori, su carta oppure online.
Per il sistema di raccolta online, gli organizzatori possono
scegliere di usare il software fornito dalla Commissione, che risponde già alle
specifiche tecniche previste, disponibile gratuitamente e che offre tutte le
funzionalità necessarie per raccogliere online le dichiarazioni di sostegno e
archiviare in modo sicuro i dati.
La Commissione si è offerta di ospitare i sistemi di
raccolta online sui propri server, per evitare che gli organizzatori delle
prime iniziative dei cittadini europei si trovino di fronte a ostacoli
insormontabili.
Una volta raggiunto il numero di firme richiesto, i rappresentanti
della Commissione incontrano gli organizzatori per consentire loro di esporre
in dettaglio le tematiche sollevate dall'iniziativa; gli organizzatori hanno la
possibilità di presentare la loro iniziativa in un'audizione pubblica presso il
Parlamento europeo; la Commissione adotta una risposta formale in cui illustra
le eventuali azioni che intende proporre a seguito dell'iniziativa dei
cittadini e le sue motivazioni per agire o no in tale senso.
La risposta, che prende la forma di una comunicazione, è
adottata dal Collegio dei commissari e pubblicata in tutte le lingue dell'UE.
La Commissione non ha l'obbligo di proporre un atto
legislativo a seguito di un'iniziativa. Se la Commissione decide di presentare
una proposta, ha inizio la normale procedura legislativa: la proposta è
sottoposta al legislatore (in genere il Parlamento europeo e il Consiglio,
oppure in alcuni casi soltanto il Consiglio) e, se adottata, avrà forza di
legge.
Gli organizzatori possono fornire a titolo facoltativo:
l'indirizzo del sito web eventualmente creato per
l'iniziativa proposta.
un allegato (max. 5 MB) con informazioni più ampie
sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa proposta
la bozza di un atto giuridico (max. 5 MB).
La Commissione registra l'iniziativa proposta entro 2 mesi
dalla domanda a condizione che:
il comitato dei cittadini sia stato costituito e i referenti
siano stati designati
la proposta d’iniziativa non esuli manifestamente dalla
competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico
dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati
la proposta d’iniziativa non sia presentata in modo
manifestamente ingiurioso e non abbia un contenuto futile o vessatorio
la proposta d’iniziativa non sia manifestamente contraria ai
valori dell'UE, sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.
Uno dei problemi che si pongono è quindi stabilire se sia o
no competenza della UE legiferare sul tema “politiche sulle droghe”. Come già
vi dissi in un mio precedente intervento, le strategie
politiche sul tema “stupefacenti” non sono competenza UE, ma dei singoli Stati;
ciononostante, secondo me, era possibile presentare ugualmente una proposta
facendola rientrare tra le competenze in tema di sicurezza e di salute. Infatti,
è stata presentata, ed accolta, una proposta:
Weed like to talk
Stato attuale: Raccolta chiusa il 20/11/2014
Data di registrazione: 20/11/2013
Oggetto:
Una soluzione europea a un problema europeo: legalizzare la
cannabis. L’Iniziativa Cittadini Europei “Weed like to talk” ha per obiettivo
l’adozione da parte dell’UE di una politica comune sul controllo e sulla
regolamentazione della produzione, dell’uso e della vendita della cannabis.
Obiettivi principali:
Al momento esiste una mappa legale eterogenea per quanto
riguarda le politiche sulla cannabis nell’UE. Vale la pena porsi la domanda
sulla coerenza e sulla discriminazione. Una politica comune sul controllo e
sulla regolamentazione della produzione, dell’uso e della vendita della cannabis
potrebbe: (a) assicurare uguaglianza davanti alla legge e non discriminazione
di tutti i cittadini europei; (b) proteggere i consumatori e controllare la
sicurezza sanitaria; (c) porre fine al traffico della cannabis. Facciamo un
passo in avanti verso la legalizzazione della cannabis e l’armonizzazione delle
legislazioni nazionali in tutta l’UE.
Gli articoli
richiamati nella proposta sono stati:
Art. 168 TFUE (salute pubblica);
Art. 169 TFUE
(protezione dei consumatori);
Art. 67 TFUE (cooperazione
di polizia)
Carta dei Diritti
Fondamentali: Art. 20; Art.38
La stessa
Commissione, sul suo sito, così definisce la base giuridica della politica europea
di lotta contro la droga: “La base giuridica della politica europea di lotta
contro la droga in virtù del Trattato di Lisbona è duplice: la cooperazione
giudiziaria nelle materie della criminalità, e la salute”.
A questa base
giuridica la proposta “Weed like to talk” ha aggiunto i diritti dei
consumatori, come definiti dall’articolo 169 (articolo 169 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea – TFUE) “mira a promuovere la salute, la
sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, e il loro diritto
all'informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei
propri interessi” e la Carta dei Diritti Fondamentali laddove all’articolo 38 garantisce un livello elevato di
protezione dei consumatori, e all’articolo 20 dichiara l’uguaglianza di tutti davanti alla
legge.
Maggiori informazioni sono sul sito http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it